ESONERO CANONE TV 75 ENNI
Abolizione del canone RAI per soggetti di eta' pari o superiore a 75
anni Art. 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n.248.
Per avere diritto all'esenzione occorre:
- aver compiuto 75 anni di eta’ entro il termine di pagamento del
canone;
- non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolare di
reddito proprio;
- possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge
convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici
mensilita’ (euro 6.713,98 annui).
Per reddito si intende la somma:
• del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili)
risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente; per
coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a
riferimento il reddito indicato nel modello CUD;
• dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di
imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali,
BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
• delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali,
rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte
dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali
della Chiesa cattolica;
• dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Viceversa, sono esclusi dal calcolo:
1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite
INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
2) il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
4) altri redditi assoggettati a tassazione separata.
NB.: Il requisito del reddito deve essere riferito all’anno
precedente a quello per il quale si intende fruire
dell’agevolazione.
La domanda di esenzione per gli anni 2008-2009-2010 deve
essere presentata entro il 30/11/2010. Il modulo (dichiarazione
sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445) puo’ essere scaricato dal sito Internet dell’Agenzia
delle Entrate
www.agenziaentrate.gov.it
oppure reperito presso gli uffici locali o territoriali della stessa
presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai.
La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente
indirizzo:
Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Casella postale 22
10121 - Torino (To)
oppure consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle
Entrate.
Tutti i contribuenti interessati possono richiedere assistenza e
informazioni sulle modalita’ di compilazione della dichiarazione e
all’istanza di rimborso al numero 848.800.444 o presso gli
uffici dell’Agenzia presenti su tutto il territorio nazionale.
Inoltre e’ a disposizione dei cittadini il Call Center Risponde Rai
al numero 199.123.000.
La domanda di esenzione per l'anno 2011 dovra’ essere
presentata entro il 30/04/11. Per avere diritto all’esenzione
annuale e’ necessario aver compiuto 75 anni (o un eta’ superiore)
entro il 31/01/11.
Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta
relativamente al secondo semestre dell’anno (sempre che il
compimento dei 75 anni avvenga entro il 31/07/11) devono presentare
la dichiarazione sostitutiva entro il 31/07/11.
Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate effettuera’ i dovuti
controlli per verificare le condizioni di eta’ e di reddito.
La domanda di rimborso per gli anni 2008-2009-2010, nel caso
in cui siano presenti i requisiti, dovra’ essere effettuata tramite
l’apposito modulo che puo’ essere scaricato dal sito Internet dell'Agenzia
delle Entrate
www.agenziaentrate.gov.it
oppure reperito presso gli uffici locali o territoriali della stessa
Agenzia delle Entrate o presso gli sportelli delle sedi regionali
della Rai, unitamente alla dichiarazione sostitutiva ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni e integrazioni, che attesti il possesso dei requisiti
e delle condizioni di ammissione.
La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente
indirizzo:
Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Casella postale 22
10121 - Torino (To)
oppure consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle
Entrate.
Per chi avesse gia' inviato la domanda di esenzione/rimborso
entro il 19/09/2010, la stessa sara’ ritenuta valida, fatti
salvi i dovuti controlli sulle condizioni del reddito eseguiti
dall’Agenzia delle Entrate. Qualora le informazioni fornite non
fossero sufficienti l’Agenzia delle Entrate provvedera’ ad informare
l’utente.Nelle annualità successive, i contribuenti possono continuare a
beneficiare dell’agevolazione senza procedere alla presentazione di
nuove dichiarazioni. Resta fermo, tuttavia, che qualora il
contribuente, negli anni successivi alla presentazione della
dichiarazione, non risulti più in possesso dei requisiti per
beneficiare della esenzione, sarà comunque tenuto al versamento del
canone.
Da ultimo si fa presente che l’aticolo 1, comma 132, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 dispone che venga irrogata una sanzione
amministrativa di “importo compreso tra euro 500 e euro 2000 per
ciascuna annualita’ evasa’. Tale sanzione si cumula con il
canone dovuto e gli interessi maturati. In caso di dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR n. 445 del 2000.